D.Lgs. 231/01 – cambio di marcia nei parametri sanzionatori

27.01.2026 Avv. Carlo Bertacchi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9.1.2026 è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n.211, di attuazione della Direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

La norma presenta ricadute di particolare rilievo sul sistema della responsabilità amministrativa degli enti disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, incidendo in modo significativo tanto sull'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, quanto sui criteri di determinazione delle sanzioni.

Sotto il primo profilo, il legislatore è intervenuto ampliando il catalogo dei reati presupposto mediante l'introduzione dell'art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001, specificamente dedicato alle violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea.
La nuova disposizione ricomprende, tra gli illeciti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le fattispecie penali dolose introdotte nel codice penale dal decreto di recepimento, includendo le condotte di violazione delle misure restrittive, l'inosservanza degli obblighi informativi imposti dai regimi sanzionatori unionali, la violazione delle condizioni cui è subordinato il rilascio delle autorizzazioni amministrative, nonché l'agevolazione dell'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate in violazione delle medesime misure.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 25-octies.2 introduce un criterio significativamente innovativo rispetto all'impianto tradizionale del decreto.
In deroga al sistema ordinario fondato sulla commisurazione della sanzione pecuniaria in quote, il legislatore individua nel fatturato globale dell'ente il parametro di riferimento per la determinazione del quantum sanzionatorio. In particolare, per le ipotesi di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, di inosservanza delle condizioni previste nei provvedimenti autorizzatori e di agevolazione dell'ingresso nel territorio dello Stato in violazione dei regimi sanzionatori unionali, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra l'1% e il 5% del fatturato globale dell'ente.
Per le violazioni degli obblighi informativi imposti dalle misure restrittive, la sanzione è invece determinata in una misura percentuale più contenuta, tra lo 0,5% e l'1% del medesimo parametro economico.

Il provvedimento entrerà in vigore il 24 gennaio 2026.