Decreto Ingiuntivo

01.02.2024 Avv. Alessandro Repetto

La "nuova" prova scritta ex art. 634 c.p.c. alla luce del "correttivo cartabia"

Per il tramite delle disposizioni recentemente novellate dal D.Lgs. del 31 ottobre 2024 n. 164 - disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) - è stato rivisto il novero delle prove scritte ritenute idonee, ai sensi dell’art. 634 c.p.c., a fondare la concessione di un decreto ingiuntivo; enumerazione che ricomprende, da ultimo anche:

  1. le scritture previste dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l’osservanza delle norme stabilite dalla legge; ma, soprattutto,
  2. “le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle Entrate”.

Il correttivo ha dunque adeguato il tenore della succitata previsione di rito all’orientamento maggioritario assunto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (*), il quale già da tempo statuiva l’equipollenza delle fatture elettroniche all’estratto autentico delle scritture contabili ex art. 2214 c.c..
Un tanto si traduce, all’atto pratico, in un’evidente semplificazione operativa nella gestione del recupero credito - specie con riguardo agli adempimenti prodromici a carico della parte ricorrente - potendosi ora azionare la pretesa mediante la più semplice allegazione delle fatture elettroniche con estensione “.xml”, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna rilasciate dal Sistema di Interscambio (SDI).

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(*) Tribunale di Piacenza, 11/07/2023, n. 418; in senso conforme: Tribunale di Bergamo - sez. IV, 24/02/2023, n. 390; Tribunale di Torino - sez. III, 3/08/2023, n. 3351; Tribunale di Milano - sez. XI, 8/04/2022, n. 3102).