17.06.2020
Le donazioni indirette

Sovente capita che un genitore, nel voler aiutare economicamente il figlio (per esempio, nell’acquisto di un immobile), si domandi quale sia la strada più rapida, economica e sicura per addivenire al risultato, senza temere violazioni di legge o irregolarità fiscali. Evidenziamo qui le caratteristiche e i potenziali vantaggi della cd. donazione indiretta

La regola nel nostro ordinamento giuridico è quella di formalizzare l’atto di donazione, allo scopo di tutelare sia le parti, sia i terzi potenzialmente interessati o astrattamente pregiudicati dall’impoverimento del donante (ad esempio, i creditori o i suoi eredi legittimi/necessari). In ragione di ciò, il codice civile dispone la nullità della donazione se essa non sia stipulata per atto pubblico (quindi, con il necessario intervento del notaio) in presenza di due testimoni. L’operazione ovviamente comporta dei costi, in parte dovuti all’onorario del professionista notaio, in parte alle tasse e alle imposte. In proposito, v’è comunque da segnalare che le aliquote d’imposta vengono differenziate a seconda che i donatari siano ad esempio il coniuge oppure un parente in linea retta: in tal caso, l’aliquota è del 4% (ma con franchigia di un milione di euro); oppure un fratello o una sorella: l’aliquota è del 6% (ma con franchigia di 100mila euro).

Tuttavia, l’effetto sostanziale della donazione si raggiunge, nella quotidianità dei rapporti familiari, anche mediante strumenti diversi rispetto alle predette donazioni “formali”: si pensi al caso di genitori che bonificano ai figli una somma di denaro, ad esempio, oppure che paghino un debito per conto loro. In alcune ipotesi, si potrebbe avere una donazione nulla a causa della mancanza della forma prescritta dalla legge per la validità della donazione; quindi, se un padre aprisse un conto di risparmio a intestato al figlio, versando lui stesso ogni mese una somma di denaro, il dossier titoli, seppur formalmente intestato al figlio, rimarrebbe sostanzialmente di proprietà del padre, con la conseguenza, se il genitore avesse anche altri figli, che alla sua morte questi ultimi potrebbero pretendere di concorrere all’acquisizione di un asse ereditario formato anche con i titoli iscritti nel dossier formalmente intestato al fratello.

In altre ipotesi (come nel caso del padre che paga il prezzo dell’acquisto immobiliare intestato al figlio), si parla non più di una donazione deformalizzata, affetta da nullità, ma di una valida donazione cd. “indiretta”.

La donazione indiretta si ha nei casi in cui si verifichi un arricchimento del beneficiario in correlazione ad un connesso impoverimento del disponente, senza che sia stipulata una donazione formale, come sopra descritta.

Viene definita donazione indiretta in quanto si giunge al medesimo effetto di una donazione non direttamente attraverso un contratto stipulato con il notaio, bensì indirettamente, ossia attraverso un percorso che conduce al medesimo risultato sostanziale. Infatti, l’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 05.06.2013, n. 14197).

Quindi, per la validità della donazione indiretta di un immobile non è necessaria la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.

Alla donazione indiretta si applicano in ogni caso le regole sostanziali che il codice civile detta per la donazione. In particolare, le norme in tema di lesione della quota di legittima: se un padre ha due figli (che chiameremo Marcella e Davide) e paga, favorendo Marcella, un debito che costei ha verso una banca a causa di una sfortunata attività imprenditoriale, con ciò il padre ha effettuato una donazione indiretta verso Marcella e l’altro figlio Davide potrà lamentarsene, ove l’importo del debito sia tale da ledere la quota di legittima che gli spetta sul patrimonio del padre.

La Cassazione (con sen. 12.05.2010, n. 11496) ha però chiarito che le eventuali azioni di riduzione o di restituzione nei confronti del beneficiario di una donazione indiretta non possono mai coinvolgere i successivi acquirenti dell’immobile che ne è stato oggetto: sicché, quando tale immobile viene rivenduto a terzi, costoro non possono essere soggetti ad azioni di restituzione da parte degli eredi legittimi del donante, i quali potranno rivolgersi esclusivamente solo a colui che ha originariamente beneficiato della donazione indiretta. Si tratta di un’importante differenza rispetto di quanto accade per le donazioni dirette aventi ad oggetto l’immobile, con vantaggi anche sotto il profilo della eventuale concessione del mutuo con iscrizione di ipoteca da parte di una banca.

In alcuni casi, la donazione indiretta, che normalmente subisce la tassazione con l’imposta di donazione, non ne è soggetta: l’articolo 1, comma 4-bis, del d. lgs. 346/1990 sancisce infatti che “ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.

Spesso si preferisce far risultare dall’atto di acquisto che il denaro proviene dai genitori, sia per motivi fiscali (perché, ad esempio, vi è sproporzione tra i redditi dichiarati dal figlio e l’acquisto fatto dallo stesso, che potrebbe portare il fisco ad effettuare accertamenti), sia per motivi successori (ossia, per evitare di creare tra i figli disparità di trattamento non trasparenti). Dunque, è possibile dichiarare, nell’ambito di una compravendita immobiliare, che il denaro occorrente al pagamento del prezzo non proviene dall’acquirente bensì da terzi, senza temere ulteriore tassazione rispetto a quella che afferisce al trasferimento a titolo oneroso, in quanto, appunto, la donazione indiretta che risulti nell’ambito di un trasferimento immobiliare o aziendale (e cioè, un atto per il quale si scontino imposta di registro proporzionale o imposta sul valore aggiunto) non subisce imposizione secondo il principio di alternatività tra la tassazione di registro o di IVA e la tassazione della donazione indiretta.

Anche secondo la recente giurisprudenza, acquistare una casa con il denaro dei genitori concretizza una donazione indiretta dell’immobile (e non una donazione diretta del denaro necessario all’acquisto dell’immobile), sia nel caso in cui l’acquisto da parte del figlio sia stato fatto con denaro appositamente fornito dai genitori, sia nel caso in cui l’acquisto sia fatto con pagamento contestuale da parte dei genitori (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 05.08.1992, n. 9282).

Va in ultimo evidenziato che i beni acquisiti per effetto di una donazione indiretta non costituiscono oggetto della comunione legale, dovendosi ritenere ricompresi nelle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 179/1 lett. b) c.c.: sono infatti beni personali del coniuge quelli acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione (Cass. civ. Sez. I, 14.12.2000, n. 15778).

Avv. Silvia Giuliani